Capo III
Art. 19
Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
In vigore dal 26 mag 2016
Sostituzione dell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 1. L'allegato A al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'allegato A al presente regolamento sostituisce l'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
L'adeguamento dell'allegato I al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato A al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo";
b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art.
53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-09-19;272#art-19