Capo III

Art. 21

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 mag 2016
1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2. 2. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto, l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 7. 3. Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 settembre 2002 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro della difesa Martino Il Ministro delle attività produttive Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 52

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272".

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Disposizioni transitorie (Art. 21 Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo