Art. 9
In vigore dal 8 mag 2002
1. Lo statuto può prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della fondazione.
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-9