Art. 9

In vigore dal 8 mag 2002
1. Lo statuto può prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della fondazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo