Art. 4

In vigore dal 8 mag 2002
1. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo. 2. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.
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Art. 4 Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo