Art. 3

In vigore dal 8 mag 2002
1. Il patrimonio della fondazione è costituito da: a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria; b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. 2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. 3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.
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Art. 3 Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo