Art. 3
In vigore dal 8 mag 2002
1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.
2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-3