Art. 6
In vigore dal 8 mag 2002
1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:
a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;
c) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entità dei rispettivi conferimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-6