Art. 6

In vigore dal 8 mag 2002
1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa. 2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica. 3. Lo statuto determina la composizione di tale organo: a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali; b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti; c) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entità dei rispettivi conferimenti.
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Art. 6 Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo