Art. 10

In vigore dal 8 mag 2002
1. L'organo di controllo verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile. 2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di amministrazione. 3. L'organo di controllo informa immediatamente il Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, altri organi della fondazione, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni. 4. Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e di un componente designato dal Ministero.
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