Art. 5
In vigore dal 8 mag 2002
1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui all', e li sottopone alla ratifica di questo.
2. Il presidente della fondazione è eletto dall'organo di cui all' tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-5