Art. 1

In vigore dal 8 mag 2002
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l', che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società; Visto il decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 6 dicembre 1999, ai sensi del predetto - a seguito del parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'Adunanza dell'11 ottobre 1999 - oggetto del rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999 formulato dalla Corte dei conti, Ufficio atti di Governo; Considerato che è sopravvenuto l', comma 6, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato del decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la costituzione delle associazioni, fondazioni e società, o la partecipazione ad esse, da parte del Ministero avvengono secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Preso atto della nota n. 727 in data 2 novembre 2001, con la quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, ha comunicato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1999 è da ritenere efficace ai sensi dell'articolo 27, della legge 24 novembre 2000, n. 340; Ritenuto comunque opportuno adottare il regolamento nella nuova forma prevista dalla legislazione vigente e di tener conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Corte dei conti con il rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3035 del 7 novembre 2001; Adotta il segue regolamento: . 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora indicato come Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. 2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-1

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