Art. 11

In vigore dal 8 mag 2002
1. La fondazione provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del patrimonio; b) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri; c) i proventi di gestione; d) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei commi 2 e 3. 2. La fondazione può svolgere direttamente i servizi previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.
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