Art. 11
In vigore dal 8 mag 2002
1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del patrimonio;
b) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;
c) i proventi di gestione;
d) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei commi 2 e 3.
2. La fondazione può svolgere direttamente i servizi previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-11