Art. 7

In vigore dal 8 mag 2002
1. L'organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione. 2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione e nella gestione di enti consimili. 3. Lo statuto può prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.
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Art. 7 Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo