Art. 12

In vigore dal 8 mag 2002
1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile. 2. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo all'attività di impresa esercitata direttamente a norma dell'.
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