Art. 14
In vigore dal 8 mag 2002
1. Il Ministero può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della fondazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 6.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero.
5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
6. Il Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2001
Il Ministro: Urbani Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 143
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-14