Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 mag 2002
1. Il patrimonio della fondazione è costituito da: a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria; b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. 2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. 3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2001-11-27;491#art-3