Capo IV

Art. 22

Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico

In vigore dal 26 giu 2001
1. Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico previsto dall' del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e confermato dall'articolo 66, comma 1, del testo unico, si applica secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni: a) i fabbricanti, i commercianti e gli utilizzatori che, per i quantitativi detenuti, non siano soggetti alla licenza prevista dagli , quinto comma, 4, quinto comma, e 5, ultimo comma, del decreto, da intendersi ora riferita all', commi 1 e 2, del testo unico, tranne che per quanto riguarda il limite della capacità di stoccaggio per cui non è prescritto il rilascio della licenza agli utilizzatori, che resta fissato in 10 metri cubi, sono iscritti dall'UTF in apposito registro; b) ai sensi dell' della legge 29 novembre 1995, n. 516, le disposizioni di cui all' del decreto non si applicano alle aziende che utilizzano l'alcole metilico per i soli processi di saldatura, secondo categorie e per quantitativi, comunque non superiori ai 60 litri annui, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 12 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. Le disposizioni di cui all' del decreto non si applicano neppure per i privati consumatori non esercenti attività commerciale, industriale, artigianale od agricola; che utilizzino gli alcoli di che trattasi in recipienti sigillati di capacità non superiore a 500 millilitri; c) non sono sottoposti alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all' del decreto i laboratori di analisi e di ricerca che utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti, confezionati in recipienti sigillati di capacità non superiore a 2,5 litri; d) rientrano tra i trasferimenti di cui all', primo comma, del decreto anche quelli dei prodotti condizionati fra i depositi commerciali dove è stato effettuato il condizionamento e gli altri depositi commerciali. 2. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la quantità e la qualità della merce e la data della spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce è scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il destinatario comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, la merce è scortata dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce nonché il codice della nomenclatura combinata. La circolazione dei prodotti d'importazione è effettuata con le modalità di cui al penultimo ed ultimo comma dell' del decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986; la movimentazione nazionale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, con le seguenti integrazioni e modifiche: a) in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento di accompagnamento, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari a identificare la partita trasportata, il mittente e il destinatario. Copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo della bolletta serie C mod. 63 ai fini dell'assunzione in carico. Il destinatario segnala comunque il fatto agli UTF competenti sul proprio impianto e su quello speditore, entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di ricezione; b) l'ultimo comma dell' del citato decreto ministeriale è così sostituito: "L'incaricato del trasporto annota sulla bolletta di accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il viaggio. Le variazioni riguardanti il destinatario sono comunicate dal mittente all'UTF competente per il proprio impianto entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di arrivo a destinazione e sono annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice del documento di accompagnamento.". 3. I punti di immissione nelle reti di metanodotti e nelle tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni non sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica facoltativa da parte dell'UTF, nella quale è indicato anche l'impianto dove saranno custoditi la copia della denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno e l'ora d'immissione nel metanodotto sono comunicati con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno tre giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico è trasportato, anziché con autobotti, in uno o più contenitori di capacità singola non superiore a 30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente il metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia d'impiego. La compilazione del documento di trasporto e la contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono effettuati secondo modalità stabilite dall'Agenzia.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-22

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Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico (Art. 22 Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.) — Testo vigente | Portale Normativo