Capo I›Sez. IV
Art. 17
Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali
In vigore dal 26 giu 2001
1. Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, l'UTF ha facoltà di controllare la regolarità dei processi di lavorazione, con riferimento alle risultanze della verifica tecnica degli impianti e della comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.
2. I controlli di cui al comma 1 comportano, tra l'altro, l'effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:
a) riscontro del regolare funzionamento degli strumenti e degli apparecchi di misura installati;
b) riscontro del regolare suggellamento, se previsto, degli impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;
c) riscontro delle grandezze di stato concernenti le materie in circolo, rilevanti ai fini fiscali;
d) rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed eventuale prelevamento di campioni;
e) accertamento del regolare andamento del processo di lavorazione, con riferimento alle potenzialità degli impianti ed al bilancio quantitativo e qualitativo di una o più sezioni di trattamento;
f) rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
g) determinazione di rese anche parziali di lavorazione e di eventuali parametri d'impiego;
h) esami e riscontri di registri contabili e della relativa documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
3. I controlli di cui al comma 1 devono risultare in apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'operatore, e sono intesi essenzialmente a verificare che:
a) le quantità e le qualità dei prodotti ottenuti siano congrue con i parametri d'impiego e le rese di lavorazione, nonché con le indicazione degli strumenti di misura;
b) siano regolarmente tenute le contabilità inerenti alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti ottenuti, pervenuti o estratti;
c) i versamenti d'imposta siano stati regolarmente effettuati;
d) la cauzione prestata sia congrua con l'attività effettivamente svolta;
e) i cali scaricati dal depositario autorizzato, senza corresponsione dell'imposta, rientrino nei limiti ammissibili.
4. Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle accise sui prodotti alcolici.
5. Le disposizioni in materia di accesso alle attrezzature informatiche, di cui all', comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti alcolici in regime sospensivo.
6. Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana, quest'ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede l'intervento dell'UTF.
7. Per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo, l'UTF si avvale delle facoltà accordategli dall' del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facoltà loro concesse dal medesimo articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-17