Capo III

Art. 20

Denuncia di deposito e rilascio della licenza

In vigore dal 26 giu 2001
1. Chiunque intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, almeno 60 giorni prima di iniziare l'attività presenta all'UTF competente per territorio apposita denuncia, contenente la denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice fiscale e le generalità del rappresentante legale e dell'eventuale rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'istituendo deposito, nonché la capacità di stoccaggio del medesimo. Se trattasi di un impianto di trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni: a) i numeri di telefono e di fax; b) la descrizione delle apparecchiature, dei processi di lavorazione e della potenzialità degli impianti; c) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione, l'acquisizione e la misurazione dell'energia; d) la quantità massima dei prodotti assoggettati ad accisa che in qualsiasi momento si potrà trovare nel deposito; e) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti; f) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono presentate le denunce di attivazione dei depositi di alcole denaturato con denaturante generale nonché degli esercizi di vendita di alcole etilico e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l'insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso comune. 3. Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui all'articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo, effettuata, relativamente agli impianti di trasformazione e di deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'operatore qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie. 4. Oltre ai casi previsti dagli , comma 2, e 29, commi 3 e 4, del testo unico e dal decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208 nonché dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. L'esclusione dalla denuncia di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico è estesa anche agli esercenti il deposito di prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacità superiore a 5 litri. L'esclusione dalla tenuta del registro di carico e scarico prevista, per gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 è estesa anche agli esercenti la vendita all'ingrosso, qualora non soggetti alla denuncia di deposito, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo. Il limite di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico è elevato a 50 litri idrati per i depositi di alcole e di bevande alcoliche presso privati, a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso familiare e non formino oggetto di alcuna attività di vendita; i titolari di tali depositi non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo