Capo III

Art. 21

Regime della circolazione

In vigore dal 26 giu 2001
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonché di quelli assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all'articolo 30 del testo unico è effettuata con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche; la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali è effettuata con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l' del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472. 2. L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del testo unico è estesa ai prodotti alcolici confezionati in recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacità superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. 3. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non è subordinata all'emissione del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996. 4. In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di partite o frazioni di partite di birra e di prodotti alcolici contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell' del decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996 e successive modifiche, senza l'obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva di cui all', comma 1, del decreto medesimo. Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale è avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi. 5. La procedura per la concessione della restituzione dell'accisa afferente alla birra divenuta non idonea al consumo umano avviata alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all', comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si applica anche alla birra che, per motivi diversi dall'inidoneità al consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale, promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato, secondo le previsioni dell', comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n 383. Alla suddetta procedura sono apportate le seguenti modifiche: a) la birra è immessa in apposito magazzino ed è presa in carico, sulla base della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse modalità del registro di magazzino di cui all', comma 5; b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, da effettuarsi durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva la previsione dell', comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, viene presentata all'UTF apposita dichiarazione, contenente una dettagliata descrizione delle confezioni del prodotto da rilavorare o da distruggere, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia; un secondo esemplare della dichiarazione è custodito presso l'impianto; c) ai fini della verbalizzazione delle operazioni da parte dell'UTF, da effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione, per passaggio alla rilavorazione o alla distruzione si intende lo sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso nonché il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel giorno e nell'orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente personale dell'UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilità, in calce al secondo esemplare della dichiarazione, l'avvenuta effettuazione delle operazioni medesime; d) successivamente al passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, viene presentata all'UTF domanda di restituzione dell'accisa afferente alla birra rilavorata od a quella distrutta perché divenuta non idonea al consumo umano, unitamente al secondo esemplare della dichiarazione, munito della verbalizzazione o dell'attestazione di cui alla lettera c).
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