Capo V
Art. 25
Termini per le incombenze dell'amministrazione
In vigore dal 26 giu 2001
1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.
2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non è prodotta qualora già in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli eventuali estremi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-25