Capo V

Art. 25

Termini per le incombenze dell'amministrazione

In vigore dal 26 giu 2001
1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF. 2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non è prodotta qualora già in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli eventuali estremi.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-25

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Termini per le incombenze dell'amministrazione (Art. 25 Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.) — Testo vigente | Portale Normativo