Capo V
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 26 giu 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti ministeriali economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 385
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-28