Capo ISez. IV

Art. 18

Inventari

In vigore dal 26 giu 2001
1. Gli inventari periodici di cui all', comma 1, del testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte ad invecchiamento l'inventario può essere effettuato al momento dell'ultimazione dell'estrazione dal magazzino di ogni singola partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di trasformazione sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la possibilità di procedere a controlli analitici a scandaglio. Analogamente, per quanto concerne il volume dei prodotti condizionati, viene assunto il valore nominale riportato sull'etichetta. 2. Gli inventari periodici presso le fabbriche di birra sono effettuati con cadenza semestrale e comportano l'effettuazione delle seguenti operazioni: a) rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del prodotto finito e confronto con le giacenze contabili; b) confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti dal fabbricante; c) esame del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni e confronto con i dati di misuratori e contatori; d) determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra analcolica non tassabile; e) se ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarità dell'esercizio e sul buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi compreso il controllo della gradazione saccarometrica effettiva del prodotto finito. 3. Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici di condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza prevista per le fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 2, mentre, per quanto concerne la lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto. Semestralmente è pure eseguito l'inventario dei prodotti finiti presso i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di condizionamento. 4. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva della birra finita, si definisce come lotto l'insieme degli imballaggi di una determinata tipologia presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di magazzino. Il numero di campioni di imballaggi preconfezionati da inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non più di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi sono prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sarà effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo della gradazione saccarometrica è effettuato sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, il campione medio deve essere rappresentativo di almeno un'ora di produzione. 5. Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri, anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a scandaglio, secondo le direttive dell'Agenzia; gli interventi sono particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intracomunitarie. 6. Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti dall'Agenzia. 7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo unico, vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalità dell', comma 1, lettera b), del presente regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall' del testo unico, su cui venga corrisposta l'imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede d'inventario, è effettuata con riferimento all'intero periodo preso a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede è effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta. 8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del testo unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali: a) nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di imballaggio o contenitore estratto nei trenta giorni precedenti a quello dell'inventario; b) nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del magazzino, definito come somma della giacenza al momento della precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.
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