Capo I›Sez. III
Art. 13
Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
In vigore dal 26 giu 2001
1. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali è effettuata dall'UTF sulla base del prospetto annuale di cui all', comma 1.
2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all'alimentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-13