Capo ISez. III

Art. 13

Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

In vigore dal 26 giu 2001
1. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali è effettuata dall'UTF sulla base del prospetto annuale di cui all', comma 1. 2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all'alimentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-13

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Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (Art. 13 Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.) — Testo vigente | Portale Normativo