Capo I›Sez. III
Art. 14
Accertamento dei prodotti alcolici intermedi
In vigore dal 26 giu 2001
1. I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella comunicazione di cui all', comma 3, che può riferirsi anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si intendono produrre, nonché i giorni in cui sono effettuate le relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni contabili e l'altro da allegare al prospetto di cui all', comma 2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del predetto verbale l'UTF effettua l'accertamento fiscale della produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della fabbricazione, esperimenti di lavorazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-14