Capo I›Sez. II
Art. 5
Disposizioni comuni
In vigore dal 26 giu 2001
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, le operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non si tratti di prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5.
Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avvengono con l'osservanza delle relative disposizioni doganali; in tale evenienza, se è disposta la verifica fisica, la determinazione quantitativa e l'eventuale prelievo dei campioni sono eseguite dal personale dell'UTF o della dogana che esercita la vigilanza sul deposito fiscale ed i relativi verbali vengono acquisiti dal competente ufficio doganale per il completamento delle operazioni. Nel caso di deposito fiscale vigilato dall'UTF, se il depositario autorizzato è ammesso alle procedure semplificate di accertamento doganale, per l'effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui al comma 1 dell' del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548 la dogana si avvale della collaborazione dell'UTF.
2. Per i depositi fiscali nei quali si effettua attività di fabbricazione o di rettifica di alcole etilico, l'introduzione e l'estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal depositario autorizzato all'ufficio finanziario di fabbrica, o, in sua mancanza, all'UTF competente per territorio, che ha facoltà di presenziare alle operazioni, di eseguire i riscontri ritenuti necessari e di prelevare campioni delle merci.
3. Per le attività di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositario autorizzato invia apposita comunicazione di lavorazione mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonché ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti. Qualora si preveda che tutte le predette indicazioni restino invariate, la comunicazione può essere effettuata anche con cadenza trimestrale.
Copia della comunicazione è posta, dal depositario autorizzato, a corredo delle proprie contabilità fiscali. Qualora, per dare inizio alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il depositario autorizzato, all'orario indicato nella comunicazione per l'inizio della lavorazione, in assenza del personale dell'UTF o della Guardia di finanza può rimuoverli esso stesso, a meno che non sussistano particolari motivi, notificatigli per iscritto dal suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.
4. I prodotti finiti, al momento della fabbricazione, sono accertati fiscalmente con le modalità di cui agli articoli da 13 a 16. Qualora la determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa venga effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato, dall'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, da funzionari dell'UTF, viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al depositario autorizzato e l'altro trasmesso in ufficio. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell'Agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in attesa di esito di analisi nei casi stabiliti dall'Agenzia, sono affidati alla responsabilità del depositario autorizzato per le successive operazioni e per l'estrazione. Tale affidamento non si verifica qualora, per il conseguimento di particolari fini, anche extra-fiscali, determinati dall'Agenzia, sia necessario che il prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi si possa accedere senza lasciare traccia, suggellati dall'UTF. I suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato in recipienti di legno, possono essere costituiti da serbatoi all'aperto, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento, compilati dall'esercente, vengono vistati dal funzionario responsabile dell'operazione.
6. Tutte le operazioni tecniche di cui ai precedenti commi sono oggetto di registrazioni contabili da parte del depositario autorizzato secondo le modalità di cui all' ed il loro controllo è diretto all'accertamento ed alla liquidazione del tributo.
7. Il depositario autorizzato corrisponde l'imposta dovuta nei termini previsti dall', comma 4, del testo unico e successive modifiche. L'imposta è corrisposta, entro i medesimi termini, anche sui cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal depositario autorizzato e dallo stesso scaricati, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i prodotti denaturati, è applicata l'aliquota relativa ai prodotti non denaturati.
8. A norma dell', comma 2, del testo unico, i depositari autorizzati assicurano al personale dell'Agenzia ed agli appartenenti alla Guardia di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al deposito fiscale.
Storico versioni
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