Capo I›Sez. II
Art. 6
Denaturazione
In vigore dal 26 giu 2001
1. Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali o doganali e negli altri impianti autorizzati da normative specifiche. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneità e la conformità ai criteri stabiliti dall'Agenzia; in tale sede, l'UTF ha facoltà di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.
2. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici del-l'Agenzia, alla presenza di due funzionari della suddetta Agenzia o di un funzionario dell'Agenzia medesima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza, non in servizio di vigilanza, quest'ultimo, presso l'impianto. Se la denaturazione è effettuata in linea non è necessaria la presenza continua presso l'impianto di denaturazione degli incaricati della vigilanza, purchè siano installati idonei dispositivi di segnalazione di regolarità dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.
3. È facoltà dell'Agenzia stabilire le condizioni, subordinatamente alle quali le operazioni di denaturazione possano svolgersi anche al di fuori dell'orario di cui al comma 2 o possano essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente dagli interessati, sotto la loro responsabilità.
4. Comunicazione dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione è fatta pervenire al competente ufficio dell'Agenzia almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività; al termine, tutte le operazioni sono oggetto di verbalizzazione o di dichiarazione di effettuazione da parte dell'operatore nonché di registrazione nelle contabilità dell'operatore e dell'UTF, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia.
5. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.
Storico versioni
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