Capo I›Sez. I
Art. 4
Rilascio della licenza fiscale
In vigore dal 26 giu 2001
1. Effettuata, con esito positivo, la verifica tecnica di cui all' e constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e l'accettazione della cauzione da parte della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominata "direzione compartimentale", se prestata a mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in numerario o in titoli di Stato o l'avvenuta concessione dell'esonero, l'UTF autorizza l'istituzione del deposito fiscale rilasciando, contestualmente all'attribuzione del codice d'accisa, la licenza di cui all', comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale, copia della licenza viene inviata alla direzione della competente circoscrizione doganale, unitamente a copia del processo verbale di cui all', comma 4. Per l'esercizio, in uno stesso impianto, salva contraria disposizione, di più attività previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del testo unico è rilasciata una sola licenza; del pari, è rilasciata una sola licenza quando l'attività prevista da una lettera del suddetto articolo 63, comma 2, comprende anche attività contemplate in un'altra lettera. Unitamente alla licenza, vengono restituiti all'operatore un esemplare dell'istanza di cui all', comma 1 ed un esemplare del processo verbale di cui all', comma 4, che sono custoditi presso l'impianto ed esibiti ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.
2. La licenza di cui al comma 1 abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale; resta ferma l'esclusiva responsabilità dell'operatore qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1, l'UTF ne dà comunicazione alla direzione compartimentale.
4. Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l'attività ovvero sia trascorso oltre un anno dall'ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell', comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l'impianto è considerato come magazzino di commerciante all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa alle scadenze previste dall', comma 4 del testo unico e successive modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-4