Capo I›Sez. I
Art. 1
Richiesta di autorizzazione
In vigore dal 26 giu 2001
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Ritenuto che sia necessario regolamentare, in particolare, l'applicazione degli , comma 2, 28, 29, 30, 33, 35, 36, comma 4, 37, 38, comma 4, 39, comma 3, 41, comma 5, 47, comma 2, 66 e 67, comma 6, del citato testo unico, per quanto attiene alla fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito degli alcoli, delle bevande alcoliche e delle materie prime alcoligene;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e successive modifiche, che codifica la procedura n. 83/189/CEE;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 2000 con il quale, in applicazione dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'articolo 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e II.II, sia attivata dal 1o gennaio 2000 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-373/UCL dell'11 gennaio 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Richiesta di autorizzazione
1. Chiunque intenda istituire, in applicazione dell', comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attività se trattasi di fabbrica od opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità di chi la rappresenta legalmente nonché dell'eventuale rappresentante negoziale;
b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'istituendo deposito fiscale, nonché i relativi numeri di telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione nonché la potenzialità degli impianti;
d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;
e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, il numero e la capacità dei serbatoi destinati al contenimento dei prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri contenitori, il numero e la capacità dei serbatoi, delle vasche o dei silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
2. All'istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale, evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui all', comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma quantificato del flusso di materia nonché una relazione intesa a descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo relativi alle attività fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di capacità superiore a dieci ettolitri.
3. Ogni variazione dei dati denunciati è preventivamente comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
4. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l è presentata, contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza la direzione della circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l'UTF espleta gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime di deposito fiscale.
5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
a) a norma dell', comma 1, del testo unico, gli esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
b) a norma dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;
c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3, del testo unico, i produttori di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non siano oggetto di alcuna attività di vendita.
Storico versioni
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