Capo I›Sez. II
Art. 11
Garanzia per l'esercizio del credito
In vigore dal 26 giu 2001
1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF ai sensi dell', comma 5, al fine di consentire l'esercizio del credito il suddetto uf-ficio, a richiesta del depositario autorizzato, rilascia al-l'istituto esercente il credito un certificato attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto a garanzia del credito medesimo. L'estrazione di tale prodotto è vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza, all'assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata da un notaio.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2001-03-27;153#art-11