Art. 8

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

In vigore dal 17 nov 2000
1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico in conformità dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei protesti emessi dal presidente del tribunale a norma dell', quinto comma, della legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996, nonché di ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria avente efficacia esecutiva. 2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato, corredata di copia autentica del provvedimento. 3. Le modalità previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel registro informatico dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996.
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Provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Art. 8 Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.) — Testo vigente | Portale Normativo