Art. 5
Elenco dei protesti
In vigore dal 17 nov 2000
1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati.
2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria.
3. L'elenco è sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il codice identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non è stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la qualifica.
4. L'elenco indica, altresì, per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:
a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;
b) la data e il luogo della levata o della registrazione;
c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza:
e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;
e2) se si tratta di società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione;
f) la natura del titolo di credito;
g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;
h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice;
i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;
l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.
5. Nel caso in cui le indicazioni previste dalla lettera e) del comma 4 non sono note al pubblico ufficiale abilitato che redige l'elenco, nè dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-5