Art. 3
Responsabile del procedimento
In vigore dal 17 nov 2000
1. Ciascuna camera di commercio determina l'unità organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il titolare dell'unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed è responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-3