Art. 3

Responsabile del procedimento

In vigore dal 17 nov 2000
1. Ciascuna camera di commercio determina l'unità organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Il titolare dell'unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed è responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Responsabile del procedimento (Art. 3 Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.) — Testo vigente | Portale Normativo