Art. 3 · Responsabile del procedimento

Art. 3

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Responsabile del procedimento

In vigore dal 17 nov 2000
1. Ciascuna camera di commercio determina l'unità organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Il titolare dell'unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed è responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-3