Art. 1

Definizioni

In vigore dal 17 nov 2000
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli , primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77; Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Visto l'avviso dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 4/99 formulato nell'adunanza del 29 dicembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per "legge n. 77 del 1955", la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480; b) per "legge n. 108 del 1996", la legge 7 marzo 1996, n. 108; c) per "Ministro dell'industria", il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) per "camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; e) per "pubblici ufficiali abilitati", i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell' della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; f) per "protesti levati", i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché le dichiarazioni indicate nella lettera e); g) per "rifiuti di pagamento", le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669; h) per "notizie dei protesti", i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento; i) per "pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti", la pubblicazione prevista dall', primo comma, della legge n. 77 del 1955; l) per "registro informatico", il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-1

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