Art. 6

Trasmissione dell'elenco dei protesti

In vigore dal 17 nov 2000
1. Gli elenchi indicati nell' sono trasmessi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La trasmissione ha luogo su supporto cartaceo, salva la facoltà del presidente del tribunale di autorizzare la trasmissione con le modalità alternative prevista dal comma 2 del presente articolo. 2. Nei medesimi termini gli elenchi sono altresì trasmessi alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale si trova il tribunale indicato nel comma 1, con una delle seguenti modalità: a) mediante consegna di un esemplare del supporto informatico, della quale la camera di commercio rilascia ricevuta, b) per via telematica, tramite messa a disposizione di una casella di posta elettronica.
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