Art. 10

Pagina elettronica delle variazioni dei dati

In vigore dal 17 nov 2000
1. Al registro informatico è annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta. 2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresì distintamente elencati i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.
Storico versioni

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