Art. 10
Pagina elettronica delle variazioni dei dati
In vigore dal 17 nov 2000
1. Al registro informatico è annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta.
2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresì distintamente elencati i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-10