Art. 7
Pubblicazione dell'elenco dei protesti
In vigore dal 17 nov 2000
1. La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell', comma 1, con numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.
2. L'elenco è protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data e del codice identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del registro che lo ha redatto.
3. L'elenco è pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell', commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere a) e c) del comma 4. Per ciascuna notizia di protesto è altresì indicata la data di iscrizione.
4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione da parte della camera di commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-7