Art. 9

Cancellazione o sospensione della pubblicazione di notizie dei protesti

In vigore dal 17 nov 2000
1. I decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal cancelliere al giudice che procede per il delitto di usura. 2. Se vi è stata la comunicazione prevista dal comma 1, la sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato è comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha pronunciata alla camera di commercio, la quale, nei tre giorni successivi, iscrive nel registro informatico le notizie relative ai protesti la cui pubblicazione era stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.
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Cancellazione o sospensione della pubblicazione di notizie dei protesti (Art. 9 Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.) — Testo vigente | Portale Normativo