Art. 11
Conservazione delle notizie dei protesti
In vigore dal 17 nov 2000
1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall', comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla comunicazione della sentenza di assoluzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-11