Art. 11

Conservazione delle notizie dei protesti

In vigore dal 17 nov 2000
1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall', comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla comunicazione della sentenza di assoluzione.
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Conservazione delle notizie dei protesti (Art. 11 Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.) — Testo vigente | Portale Normativo