Art. 13
Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti
In vigore dal 17 nov 2000
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall', terzo comma, della legge n. 77 del 1955, deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di iscrizione in tale registro.
2. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei protesti in banche dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-08-09;316#art-13