Art. 11
In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell', comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'inizio del comma, la parola "Le" è sostituita dalle parole "Fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, dall', comma 4 e dall', comma 1-bis, le";
b) nella lettera a), le parole "della medesima iniziativa" sono sostituite dalle parole "del medesimo programma";
c) alla fine della lettera a), prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all', comma 1";
d) nella lettera b), dopo le parole "qualora vengano distolte" sono inserite le seguenti: ", in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore,";
e) alla fine della lettera c1) sono aggiunte le seguenti parole: "a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;";
f) all'inizio della lettera d), le parole comprese tra "qualora l'iniziativa non venga ultimata" e "entro 24 mesi dalla data medesima" sono sostituite dalle seguenti: "qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all', comma 1, per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima";
g) nella lettera d), dopo le parole "per cause di forza maggiore;" sono inserite le seguenti parole: "per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all', comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica;";
h) alla fine della lettera d), le parole "delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni" sono sostituite dalle parole "dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario";
i) nella lettera f), dopo le parole "suscettibili di subire variazioni" e aggiunta una virgola e le parole da "- nell'esercizio successivo a quello" a "alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima -" sono eliminate.
2. Nell' del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio.
Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.".
3. Nell', comma 4, del decreto, alla fine del comma stesso, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.".
4. Nell' del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Nelle ipotesi sub c1), e), f) e g) la revoca delle agevolazioni è totale.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-11