Art. 2

In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell', comma 1, del decreto, dopo le parole "di cui al presente regolamento, sono affidati", le parole "a banche o società di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie che" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell', comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie". 2. Nell' del decreto, alla fine del comma 2 le parole "ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995" sono eliminate. 3. Nell', comma 3 del decreto, il periodo "Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori." è eliminato. 4. Nell', comma 4 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie;"; b) nella lettera b), prima delle parole "responsabilità civile", la parola "la" è sostituita dalle parole: "l'esclusiva"; c) nella lettera b), dopo le parole "responsabilità civile per danni", la parola "anche" è eliminata; d) alla fine della lettera c), prima del punto e virgola, sono inserite le seguenti parole: ", ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall', comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96"; e) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare;".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo