Art. 1

In vigore dal 9 giu 2000
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell' della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto, in particolare, l', comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma; Considerato che in base all' del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all', comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni; Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell', comma 2 del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992; Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni amministrative alle regioni in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, all'articolo 18, comma 1, lettera aa), dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, le direttive per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1999 che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa) del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha modificato ed integrato le direttive di cui alla predetta delibera del CIPE del 27 aprile 1995; Ritenuto opportuno riordinare, razionalizzare e semplificare il testo del suddetto decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni anche alla luce delle suddette nuove direttive per la concessione delle agevolazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 1056039 del 17 dicembre 1999); Adotta il seguente regolamento: 1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", così come modificato ed integrato con il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, è ulteriormente modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo