Art. 6

In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell', comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole "o alla costruzione di immobilizzazioni" sono aggiunte le seguenti parole: ", come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile,"; b) nel primo periodo, le parole "dell'iniziativa" sono sostituite dalle parole "del programma"; c) nella lettera a), dopo le parole "concessioni edilizie e collaudi di legge" sono soppresse le seguenti: ", fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile"; d) nel primo periodo della lettera g), le parole "dall'iniziativa" sono sostituite dalle parole "dal programma" e le parole "all'iniziativa medesima" sono sostituite dalle parole "al programma medesimo"; e) nella lettera g), gli ultimi due periodi sono eliminati. 2. Nell' del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con la medesima circolare di cui all', comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attività istruttoria di cui all', alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili". 3. Nell', comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nel primo periodo, le parole "Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute" sono sostituite dalle seguenti: "Le spese di cui al comma 1 sono ammesse"; b) nel primo periodo, dopo le parole "cui si riferisce la domanda", le parole "; fanno eccezione" sono sostituite dalle seguenti ", ad eccezione di"; c) dopo le parole "quelle di cui alle lettere a) e b)" le parole "del comma 1 del presente articolo" sono eliminate; d) le parole "Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purchè capitalizzate." sono eliminate; e) dopo le parole "quelle di funzionamento in generale", sono inserite le seguenti: ", ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire"; f) dopo le parole "Le spese relative all'acquisto di immobili", le parole "di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: ", di brevetti o di software di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili"; g) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.". 4. Nell', comma 4, del decreto, dopo le parole "della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono inserite le seguenti: "e successive modifiche e integrazioni".
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-6

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