Art. 5

In vigore dal 9 giu 2000
1. La rubrica dell' del decreto, "Progetto", è sostituita dalla seguente: "Tipologie di investimento ammissibili". 2. Nell' del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttività, al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attività, al cambiamento della localizzazione degli impianti di unità produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all', comma l, con riferimento ai settori di attività da agevolare.". 3. Nell', comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) le parole "le iniziative di cui al comma 1 volte" sono sostituite dalle seguenti: "i programmi di cui al comma 1 volti"; b) dopo le parole "perizia giurata redatta da un tecnico" sono inserite le parole "incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni".
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Art. 5 Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese. — Testo vigente | Portale Normativo