Art. 7

In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell', comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "e vengono attribuite" sono inserite le seguenti: "alle imprese di cui all', comma 1"; b) nel secondo periodo, la parola "iniziative" è sostituita dalla parola "programmi"; c) dopo le parole "per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa.", sono inserite le seguenti: "La domanda di agevolazioni è redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero del-l'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilità della domanda.". 2. Nell', il comma 2 del decreto è sostituito dal seguente: "2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.". 3. Nell', comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo le parole "o da suo procuratore speciale", le parole "con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni"; b) dopo le parole "specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il divieto specificato all', comma 3, in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura già concesse per il medesimo programma,"; c) nel penultimo periodo, dopo le parole "ad ottenere per i beni oggetto", le parole "della stessa iniziativa per la" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso programma per il". 4. Nell' del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all', comma 4, del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non è considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformità da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non può autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all', comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla società di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima.". 5. Nell' del decreto, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entità degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all', comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fidejussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all', comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fidejussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalità fissate con il richiamato decreto ministeriale.".
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