Art. 10
In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell', comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole "ed è reso disponibile," sono eliminate le seguenti: "attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto,";
b) alla fine del primo periodo, prima del punto, sono inserite le seguenti parole: "ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all', comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica";
c) nell'ultimo periodo, dopo le parole "ne abbia fatta esplicita richiesta", le parole "e l'iniziativa" sono sostituite dalle parole "ed il programma";
d) nell'ultimo periodo, dopo le parole "entro i ventiquattro mesi successivi alla", le parole "data di presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all', comma 7";
e) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.".
2. Nell', comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle due o tre quote" sono eliminate le seguenti: ", maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa,".
3. Nell' del decreto, alla fine del comma 3, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste".
4. Nell' del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all', comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-10