Art. 14
In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell' del decreto, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all', comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all', comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato.
Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-14