Art. 13
In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell', comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo le parole "Dopo il ricevimento della documentazione", le parole "finale di spesa e della relazione finale" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall', comma 9";
b) le parole "le iniziative diverse da quelle" sono sostituite dalle seguenti: "i programmi diversi da quelli";
c) dopo le parole "sull'avvenuta realizzazione del programma", le parole "di investimenti" sono sostituite dalle parole "stesso".
2. Nell', comma 2, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e le parole "di investimenti" sono sostituite dalla parola "medesimo".
3. Nell', comma 3, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e, alla fine del comma, le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9".
4. Nell', comma 4, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) le parole "comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 9";
b) alla fine del comma, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: "Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all', comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa.".
5. Nell', comma 5, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo le parole "le banche concessionarie provvedono", le parole "ad erogare alle imprese beneficiarie quanto eventualmente ancora loro dovuto" sono sostituite dalle seguenti: "a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie";
b) dopo le parole "del medesimo articolo, ovvero a", la parola "recuperare" è sostituita dalle seguenti: "richiedere alle imprese medesime".
6. Nell' del decreto, il comma 7 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-13