Art. 12

In vigore dal 9 giu 2000
1. Nell', comma 1, del decreto, le ultime parole "dell'iniziativa agevolata" sono sostituite dalle parole "del programma agevolato". 2. Nell', comma 2, del decreto, alla fine del comma, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: "e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata". 3. Nell', comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nella lettera a), le parole "di cui all', comma 3" sono eliminate; b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) non è ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla società di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite.". 4. Nell', comma 4, del decreto, dopo le parole "la relativa data, la ditta fornitrice," le parole "una sommaria" sono sostituite dall'articolo: "la". 5. Nell', comma 5, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) nella lettera a), le parole "dell'iniziativa agevolata; l'entrata a regime avviene entro 24 mesi dalla entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso;"; b) nella lettera c), le parole "dell'iniziativa" sono sostituite dalle parole "del programma"; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;". 6. Nell', comma 6, del decreto, le parole "le iniziative" sono sostituite dalle parole "i programmi" e, dopo le parole "in sede di circolare di cui all',", le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1". 7. Nell', comma 7, del decreto, dopo le parole "o suo procuratore speciale", le parole "con le modalità di cui all' della legge 4 gennaio 1968, n. 15." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.". 8. Nell' del decreto, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.". 9. Nell' del decreto, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. In relazione a quanto disposto al successivo , comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all', comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) per i programmi di cui all', comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo; c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime.". 10. Nell' del decreto, il comma 10 è soppresso.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-09;133#art-12

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Art. 12 Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese. — Testo vigente | Portale Normativo