Art. 39
Oneri e compensi.
In vigore dal 5 set 2004
1. I concessionari, entro l'ottavo giorno seguente, la settimana successiva a quella del primo versamento da parte dei raccoglitori, versano alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme dovute, al netto di quanto da essi trattenuto per:
a) il pagamento delle vincite non ancora liquidate; b) il compenso per il concessionario medesimo; c) l'importo eventualmente accreditato ad altro concessionario, nel caso di cui al comma 4 dell'.
2. Se i versamenti di cui al comma 1 sono omessi in tutto o in parte, od effettuati in ritardo, si applicano le penalità previste dall'atto di concessione.
3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all', comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell', comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Storico versioni
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